Cosa è un trust?

Avrete sicuramente sentito parlare del trust e spesso vi sarete chiesti di cosa si tratti. Cercheremo di spiegarvelo visto che ultimamente prende sempre più piede in Italia dove è stato ratificato nel 1985. E’ di derivazione anglosassone e possiamo definirlo un modo flessibile di protezione del patrimonio che consente di soddisfare i bisogni del DISPONENTE e della propria famiglia, adatto per salvaguardare i propri beni immobili e mobili dai rischi di un default oppure da un imprevisto ed eccessivo indebitamento della famiglia nel corso del tempo. E’ paragonabile al fondo patrimoniale (di cui parleremo in un altro articolo) anche se decisamente più complesso, più sicuro e più importante.
I Trust vengono utilizzati nei passaggi generazionali dei beni o quote di aziende, nella tutela dei soggetti deboli, nella tutela delle convivenze, nella pianificazione di interessi patrimoniali della famiglia. E’ luogo comune pensare che i trust si creino per grossi patrimoni, anzi nella maggior parte dei casi sono irrisori il cui vero cuore non sono i beni immessi ma lo scopo che si vuole andare a tutelare. Per fare un esempio: poniamo il caso di un genitore ormai anziano con un figlio disabile che voglia trovare un modo per garantire una vita serena al proprio discendente. Può creare un trust e affidare al trustee (poi vedremo di chi si tratta) il compito di destinare una certa rendita (magari un affitto di un immobile, anche piccolo) per il pagamento delle spese di assistenza e cura del figlio.
Cos’è il trust?
Il trust si forma quando un DISPONENTE detto SETTLOR decide di dare beni per un certo periodo di tempo a un terzo detto TRUSTEE a vantaggio di uno o più soggetti detti BENEFICIARI per il raggiungimento di uno scopo meritevole e previsto nel nostro ordinamento. Vi sono diverse figure di beneficiari: i BENEFICIARI DEL REDDITO (esempio una casa trasferita nel trust che viene affittata e il canone, detratte le tasse, viene trasferito a loro), i BENEFICIARI DEL FONDO ai quali alle fine del trust i beni verranno trasferiti, i BENEFICIARI VESTED ovvero quelli già espressamente individuati nell’atto di costituzione, i BENEFICIARI CONTINGENTI cioè quelli che se pur individuati soggiacciono a una condizione sospensiva (tipo essere ancora vivi al termine del trust). Il trasferimento di beni , che non devono essere necessariamente beni immobiliari ma possono anche essere beni mobili o denaro, non deve essere contestuale alla creazione del trust, ovvero si può inizialmente formare la scatola con le sue regole indicando le diverse figure e in un secondo momento includerci i beni.
In Italia i costi per la creazione del trust sono legati al costo del professionista che lo redige, il costo del notaio e il costo del trasferimento dei beni. Nel caso di trasferimento di immobili si paga l’imposta ipotecaria del 2% e 1% catastale sulla rendita catastale. Alcuni uffici tassano con imposte fisse di 200 euro + 200 euro.
Per il trasferimento dei beni bisogna prendere in considerazione il rapporto che lega il disponente coi beneficiari: ad esempio se sono di discendenza diretta (genitori vs figli) si applicano le imposte di successione e donazione.
Da sottolineare che tutti i beni trasferiti nel trust sono una massa distinta e non faranno mai parte del patrimonio personale del trustee. Saranno intestati al trustee o persona da lui nominata che avranno l’obbligo di gestire e amministrare i beni seguendo le disposizioni del trust perciò si hanno regole distinte per ogni trust formato. Il disponente può conservare alcune facoltà e diritti ma queste non devono mai essere in conflitto con lo scopo del trust.
I beni del trust sono SEGREGATI e quindi non sono soggetti alle pretese personali dei creditori del trustee, dei creditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio, creditori dei beneficiari fino a quando costoro non riceveranno tali beni dal trustee.
Punto fondamentale del trust è che il trustee diventa, se pur per un periodo di tempo determinato, l’effettivo proprietario dei beni con l’obbligo di seguire tutte le disposizioni dettate dal disponente. Quindi è importante che le regole date non permettano al disponente di avere un controllo sui beni, cosa che ridurrebbe il trustee a un semplice esecutore di ordini o prestanome. Il trustee deve essere assolutamente indipendente e spetta a lui la gestione e amministrazione del trust nell’interesse unico dei beneficiari e dello scopo che deve essere di riconosciuto valore morale. Se viene dimostrato che il trustee è un semplice esecutore di ordini del disponente, i creditori potranno aggredire i beni trasferiti nel trust, cosa assolutamente impossibile nel caso il trust sia considerato VERO visto che i beni sono segregati.
Come si relaziona con il fisco?
Nel 2007 il trust è stato inserito tra i soggetti passivi per reddito da società (IRES) pertanto i redditi imputati ai beneficiari sono considerati redditi di capitale. Quando il trust produce redditi di qualsiasi natura (rendite catastali, locazioni etc.) andranno dichiarati nel 760. Anche se è considerato soggetto passivo di imposta rimane sempre un soggetto sprovvisto di soggettività giuridica ovvero non è un soggetto autonomo ma un semplice rapporto di natura negoziale quindi IMPIGNORABILE. Sono state poste anche disposizioni antielusive per i trust istituiti in paesi non presenti nelle WHITE LIST (paradisi fiscali) quando almeno un disponente o beneficiario sono fiscalmente residenti in Italia. Inoltre per le recenti norme antiriciclaggio le società di gestione, gli avvocati o notai devono comunicare dubbi su eventuali costituzioni di trust sospetti.
Il fisco fa ovviamente particolare attenzione alla creazione di trust che hanno come scopo ultimo quello di eludere il pagamento delle tasse anche se la cosa non è palesemente dichiarata ed esplicita. Vengono quindi elencate tutte quelle SPIE che indichino una anomalia tipo la creazione di uno strumento di interposizione ovvero i beni sono sempre di proprietà di un soggetto ma apparentemente intestati a un terzo (trustee). Tra gli indici di anomalia viene indicata espressamente la coincidenza tra disponente e trustee (il cosiddetto trust autodichiarato) oppure tra disponente e guardiano ovvero la sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi. Cercare di utilizzare il trust come veicolo per sfuggire ai creditori, evitare le regole ereditarie, scappare dal fisco soprattutto attraverso la costituzione all’estero è da sconsigliare perché questo tipo di pratica è attentamente monitorata dalla Guardia di Finanza Insomma senza addentrarci in questioni tecniche, è un bene farsi consigliare da un esperto per non incappare in problemi piuttosto importanti.
Lo strano caso del trust di jersey
Scimmiottando il titolo di un noto film, vogliamo parlarvi del trust di Jersey. L’Italia non ha una vera legge che regoli i trust perché il legislatore si è occupato solo dell’aspetto fiscale della cosa. Generalmente i professionisti italiani per redigere un trust ricorrono alla legge sul trust dell’isola di Jersey ( isola posta nel Canale della Manica a circa 20 km dalla Normandia, non facente parte del Regno Unito ma governata autonomamente e alla dirette dipendenze della Corona).
Il trust di Jersey ha molti punti in comune con il trust francese. Vediamo di elencare le parti più importanti di questo strumento. Può essere costituito in ogni modo: tramite dichiarazione orale, atto scritto (anche il testamento) o qualsiasi atto o fatto idoneo a costituirlo. Il trust quando è scritto non è necessariamente contenuto in un documento pubblico oppure firmato da qualche autorità. Se vengono conferite azioni , nel registro delle azioni della società, sarà indicato il beneficiario come proprietario e non il trust. Tutte le eventuali norme e tasse non hanno nessun valore in caso di morte. Inoltre il trust di Jersey esenta il pagamento dell’imposta locale sui redditi di provenienza estera e sugli interessi bancari maturati in loco, basta che settlor e beneficiari non siano lì residenti. Permette di non pagare imposte sulle plusvalenze e successioni.
Appaiono evidenti gli enormi vantaggi di questo strumento , motivo per cui molti italiani ne fanno uso . Tuttavia, come già scritto precedentemente, è bene consultarvi con chi ha vasta esperienza nel settore evitando gli improvvisati perché potrebbero mettervi in seri guai.
Differenze con il fondo patrimoniale
Molti confondono il trust con il fondo patrimoniale. Parleremo del fondo patrimoniale in un altro articolo e qui vogliamo elencare le maggiori differenze tra i due strumenti. Entrambi nascono per difendere il patrimonio dai creditori ma le diversità sono sostanziali. Vediamo quali:
• Il trust necessita dell’accettazione del trustee , cosa non prevista dal fondo patrimoniale eccezion fatta quando il fondo viene costituito da un terzo estraneo alla coppia attraverso un atto tra vivi.
• Nel fondo patrimoniale è essenziale la presenza di beni registrati ( immobili, auto , etc. ) mentre nel trust può essere trasferito qualsiasi bene come denaro, beni mobili etc.
• Il fondo patrimoniale è legato al matrimonio, dura quanto lo stesso e si scioglie con la separazione o morte del coniuge mentre il trust ha una durata specifica ( Proprio per questo motivo va valutato se affidare la salvaguardia del patrimonio al destino di un matrimonio che è imprevedibile ).
• In merito ai creditori, i beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili se non riguardano i bisogni famigliari ( fermo restando l’onere della prova ai coniugi per dimostrare che il creditore fosse a conoscenza non fu contratto per esigenze diverse da quelle famigliari ) mentre nel trust la protezione è assoluta in virtù della segregazione dei beni.
• Il fondo patrimoniale è un atto pubblico mentre il trust necessita solo della forma scritta con attribuzione del codice fiscale oppure partita iva se svolge attività economica.
Queste sono le differenze principali tra i due strumenti. Tuttavia nonostante abbiamo tentato di spiegarvi le peculiarità del trust in modo del tutto introduttivo allo strumento che ha moltissime sfaccettature e possibilità, vi segnaliamo che le normative sono in continua evoluzione e visto il diffondersi dell’uso di questo strumento, c’è sempre una maggiore attenzione al tema, motivo per cui è sempre un bene informarsi adeguatamente e affidarvi a seri e competenti professionisti. La nostra società si avvale della collaborazione di validissimi esperti che potranno aiutarvi e fornirvi tutta la consulenza necessaria nel caso siate interessati a creare una forma di difesa futura al vostro patrimonio che, come scritto nell’articolo, non deve essere necessariamente importante, anzi tutt’altro.